Il caso riguarda l'amministratore di una società fallita, condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione per aver distratto oltre 12,5 milioni di euro tramite finanziamenti infruttiferi a favore di una società partecipata. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena a tre anni e sei mesi di reclusione, negando le attenuanti generiche e la continuazione con una precedente condanna. L'Amministratore ha proposto ricorso in Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che l'enorme gravità del danno economico giustifica il diniego implicito delle attenuanti generiche, mentre la richiesta di continuazione dei reati era inammissibile in questa sede, potendo comunque essere riproposta davanti al giudice dell'esecuzione.
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