Due persone, condannate per spaccio di lieve entità, ricorrono in Cassazione chiedendo il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il profitto ricavato fosse minimo. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che, nonostante la compatibilità teorica tra le due norme, l'attenuante non poteva essere concessa. Le modalità della condotta, come il confezionamento frazionato della droga e l'occultamento, indicavano un'attività abituale e non occasionale, incompatibile con un danno o un lucro di 'speciale tenuità'. La condanna è quindi diventata definitiva.
Continua »