I due ricorrenti sono stati condannati per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver sottratto della merce all'interno di un negozio, i soggetti hanno usato violenza fisica per assicurarsi la fuga e il possesso dei beni, opponendosi anche a un agente delle forze dell'ordine che si era qualificato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei condannati. I giudici hanno chiarito che la violenza esercitata per fuggire configura pienamente il concorso nel reato di rapina impropria. Inoltre, l'attenuante del danno di speciale tenuità è stata negata poiché l'azione criminosa ha leso l'integrità fisica e la libertà delle persone aggredite, superando la mera valutazione del danno economico. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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