La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per trasporto di stupefacenti. La Corte ha negato la concessione dell'attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990), poiché le dichiarazioni rese non sono state ritenute un contributo proficuo e determinante per le indagini. È stato sottolineato che la collaborazione, per essere efficace, deve fornire elementi nuovi, utili ed esaurienti, e non limitarsi a informazioni generiche o già note agli inquirenti.
Continua »