L'Imputato, condannato in primo grado per furto in abitazione, proponeva appello. Il suo difensore di fiducia inviava tramite PEC una dichiarazione di astensione del difensore per aderire allo sciopero nazionale degli avvocati. La Corte d'Appello di Milano, tuttavia, ignorava la comunicazione, celebrava l'udienza con un difensore d'ufficio e confermava la condanna. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che la trasmissione dell'istanza tramite PEC è pienamente valida e tempestiva. Di conseguenza, l'omessa valutazione della richiesta da parte dei giudici di secondo grado ha violato il diritto di difesa, determinando una nullità assoluta dell'intero giudizio d'appello. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo processo.
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