Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui il Comune negava l'esenzione IMU abitazione principale per un immobile a Napoli, contestando che il coniuge risiedeva in un'altra casa. Il Comune negava anche l'esenzione per una cappella privata accatastata come B/7. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, i giudici hanno stabilito che l'esenzione spetta a ciascun coniuge che dimori e risieda effettivamente nel proprio immobile, a prescindere dalla residenza dell'altro. Inoltre, l'esenzione spetta anche alla cappella privata, poiché la categoria catastale B/7 fa presumere la destinazione esclusiva al culto, senza necessità di apertura al pubblico. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, riconoscendo entrambe le esenzioni fiscali.
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