L'Imprenditore, titolare di una ditta individuale, veniva condannato per bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto o non tenuto le scritture contabili dell'anno 2011, e per il reato sussidiario di omesso deposito delle scritture degli anni precedenti. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di omesso deposito delle scritture contabili (art. 220 l. fall.) è assorbito in quello più grave di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l. fall.), in quanto l'interesse tutelato è identico e la condotta fraudolenta è prevalente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il reato minore, eliminando l'aumento di pena di un mese di reclusione, confermando invece la responsabilità principale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
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