Un professionista, socio di minoranza di una grande società di consulenza, ha richiesto il Rimborso IRAP professionisti per gli anni 2016 e 2017, sostenendo di non avere un'autonoma organizzazione poiché operava all'interno di una struttura altrui. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva respinto la richiesta, valorizzando la sua partecipazione societaria e i rilevanti costi di produzione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che l'attività svolta esclusivamente dentro una struttura organizzata da terzi non fa scattare automaticamente l'imposta, anche se il professionista ne è socio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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