L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per operazioni inesistenti. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto rilevando, tra l'altro, un vizio di motivazione dell'accertamento, poiché fondato su documenti non allegati e sconosciuti alla contribuente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fisco. L'amministrazione finanziaria ha infatti contestato la decisione invocando norme errate sulle presunzioni anziché quelle sull'obbligo di motivazione, incorrendo in un vizio di sussunzione. L'inammissibilità di questo motivo, che lascia intatta una delle ragioni autonome della decisione d'appello, ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. Di conseguenza, la società contribuente ha vinto definitivamente la causa e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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