Il Lavoratore ha fatto causa all'Azienda contestando l'assorbimento del superminimo individuale, riconosciuto al momento dell'assunzione, nei successivi aumenti previsti dal contratto collettivo. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo applicabile il principio generale dell'assorbimento in assenza di prova contraria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del dipendente. I giudici hanno chiarito che l'assorbimento del superminimo costituisce la regola generale. Spetta interamente al lavoratore dimostrare l'esistenza di un accordo scritto o di una clausola specifica che escluda tale meccanismo. Nel caso in esame, i contratti collettivi successivi non avevano efficacia retroattiva e non salvaguardavano i vecchi superminimi. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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