L'Ufficio Tributario ha emesso un avviso di accertamento contro una Società Agricola, contestando l'omessa dichiarazione di ricavi e l'errata applicazione dell'IVA agevolata. Secondo il fisco, le prestazioni di servizi rese a terzi costituivano un'attività commerciale e non rientravano tra le attività agricole connesse, data la mancanza di terreni agricoli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno confermato l'inutilizzabilità dei documenti (contratto di comodato e fascicolo aziendale) presentati solo in appello, poiché la società si era rifiutata di esibirli ai verificatori durante il controllo originario. Senza la prova del possesso dei terreni, decade la qualifica di attività agricola principale e, di conseguenza, non si applica il regime di favore per le attività agricole connesse.
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