Una struttura sanitaria privata non convenzionata ha accolto e curato d'urgenza una paziente non autosufficiente. Dopo aver richiesto invano l'autorizzazione all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), la struttura ha preteso il pagamento diretto delle spese dalla stessa ASL. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della struttura. I giudici hanno chiarito che, sebbene la salute sia un diritto fondamentale e le cure urgenti vadano garantite, il diritto al rimborso spese sanitarie urgenti spetta esclusivamente al paziente (o ai suoi eredi) e non alla struttura privata che ha prestato le cure senza convenzione. Di conseguenza, la ASL non è tenuta a pagare direttamente la clinica privata, la quale avrebbe dovuto rivalersi sulla paziente, lasciando a quest'ultima il diritto di chiedere il rimborso pubblico.
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