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Assistenza Finanziaria

9 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il divieto, sancito dall'art. 2358 del codice civile, per una società di concedere prestiti o fornire garanzie per l'acquisto delle proprie azioni, al fine di proteggere l'integrità del capitale sociale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Abuso di dipendenza economica: la Cassazione dà ragione alla banca
Alcuni imprenditori e la loro società hanno citato in giudizio un istituto di credito chiedendo l'annullamento di contratti di finanziamento legati a un'operazione di leveraged buy out. Gli opponenti sostenevano l'esistenza di un abuso di dipendenza economica e la violazione dei divieti di assistenza finanziaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che non sussiste abuso di dipendenza economica se l'operazione è stata liberamente scelta ed eseguita con la consulenza di professionisti di fiducia. Inoltre, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento prevale sui generali divieti societari, purché siano rispettate le tutele informative previste dalla legge. Di conseguenza, l'istituto di credito ha vinto la causa e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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Assistenza finanziaria: nullità e collegamento
La pretesa di una società in fallimento per il mancato pagamento del prezzo delle azioni è stata respinta per violazione del divieto di assistenza finanziaria. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, specificando che per la nullità della vendita, la parte che la eccepisce deve provare un nesso funzionale specifico tra l'aiuto finanziario e l'acquisto delle azioni in questione. La Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale su questo nesso insufficiente e approssimativa.
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Assistenza finanziaria: nullità del patto di opzione
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un patto di opzione, in quanto parte di una complessa operazione di assistenza finanziaria illecita. La società finanziatrice aveva erogato fondi per consentire a terzi l'acquisto di proprie azioni, in violazione delle norme imperative. La Corte ha stabilito che la nullità del finanziamento si estende a tutti gli atti funzionalmente collegati, compreso il patto di opzione finalizzato al recupero delle somme.
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Assistenza finanziaria: la Cassazione decide?
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato a pubblica udienza il caso di un mutuo concesso da una banca e parzialmente usato per l'acquisto di azioni della stessa. La questione centrale è l'applicabilità del divieto di assistenza finanziaria (art. 2358 c.c.) alle banche popolari e le conseguenze di nullità totale o parziale del contratto, data la complessità e i contrasti giurisprudenziali in materia.
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Operazioni Baciate: Nullità e Sorte del Mutuo
La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità di un'operazione di acquisto di azioni proprie finanziata dalla banca stessa (le cosiddette "operazioni baciate") si estende anche al contratto di mutuo collegato. Questa nullità può essere fatta valere dal cliente anche nei confronti della banca cessionaria che ha acquisito gli attivi dell'istituto di credito originario. La legge speciale che protegge la banca acquirente dalle passività pregresse non si applica in questo caso, poiché la nullità è un vizio originario del credito (un attivo ceduto) e non una passività esclusa dalla cessione.
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Operazioni Baciate: la nullità si estende al cessionario
Un cliente ha ottenuto un finanziamento da una banca per acquistare azioni della stessa, pratica nota come "operazioni baciate". A seguito della crisi dell'istituto, i suoi crediti sono stati ceduti a una banca successore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità del finanziamento, derivante dal divieto di assistenza finanziaria, si estende e può essere opposta alla banca cessionaria. Quest'ultima non può esigere il pagamento di un credito nullo, poiché la nullità inficia l'esistenza stessa del diritto acquisito. L'azione contro la banca originaria, posta in liquidazione, è invece inammissibile in sede ordinaria, dovendo essere proposta nella procedura concorsuale.
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Assistenza finanziaria banche: Cassazione e nullità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c. per le società per azioni, si applica anche alle banche popolari. In un caso riguardante un finanziamento concesso da una banca a una società, poi fallita, i cui fondi erano stati utilizzati per sottoscrivere azioni della stessa banca, la Corte ha confermato la nullità del contratto di mutuo. La violazione di questa norma, posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e dei creditori, rende l'intera operazione invalida, impedendo alla banca di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.
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Assistenza finanziaria: nullità acquisto azioni proprie
Il Tribunale di Torino si è pronunciato su un complesso caso di assistenza finanziaria. Alcuni investitori hanno citato in giudizio una banca per presunti illeciti in operazioni finanziarie. La corte ha dichiarato la nullità di un'operazione di acquisto di azioni della banca stessa, finanziata da un affidamento concesso dalla medesima, riducendo il debito degli attori. Tuttavia, ha rigettato gran parte delle altre domande, condannando gli investitori al pagamento del debito residuo e di ingenti spese legali, confermando la loro classificazione come clienti professionali.
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Competenza Sezione Impresa: quando decide il giudice
Un investitore ha citato in giudizio una banca, sostenendo la nullità di un'operazione di acquisto di azioni e obbligazioni in quanto collegata a un finanziamento concesso dalla stessa banca (c.d. 'operazione baciata'). La banca convenuta ha eccepito l'incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa. Il Tribunale di Venezia ha accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza. La motivazione risiede nel fatto che l'oggetto reale della controversia non è il rapporto societario, ma la validità del contratto di finanziamento. Pertanto, la causa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella della sezione specializzata.
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