Un socio di una cooperativa edilizia ha citato in giudizio la società per vizi e difformità dell'immobile assegnatogli, chiedendo una riduzione del prezzo. La cooperativa si è opposta, sostenendo che dovessero applicarsi solo le regole societarie interne e non quelle sulla compravendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando un principio fondamentale: il rapporto tra socio e cooperativa è duplice. Oltre al legame associativo, esiste un rapporto di scambio (sinallagmatico) che fa sorgere in capo al socio il diritto alla garanzia vizi immobile cooperativa, tipico del contratto di vendita. Le delibere assembleari, pur vincolanti, non possono annullare questo diritto individuale.
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