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Assemblaggio

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il termine assemblaggio deriva dal francese "assemblage" con il significato di mettere insieme, unire. In italiano conserva pienamente tali significati, e in senso più lato significa unire più parti (generalmente predisposte) per ottenere un tutt'uno omogeneo e coerente, con una propria identità fisica e funzionale. Esempi tipici: l'assemblaggio di una lavatrice, di un computer, ma anche di un'autovettura. Quella che in inglese è una "assembly line" è per noi la classica "catena di montaggio", tipica delle case automobilistiche. Dalla meccanica il termine è passato all'elettrotecnica, poi elettronica, e all'informatica. Per i "vecchi" informatici (anni sessanta) la fase di assemblaggio seguiva la fase di codifica e precedeva quella dei collegamenti (linkage-editor) per ottenere il cosiddetto "eseguibile" in linguaggio macchina. Oggi il termine è desueto e sostituito da "compilazione", ma il mettere insieme le parti è ancora più attuale, in quanto il programma definitivo, "eseguibile", è effettivamente composto da più parti, tra le quali quella scritta dal programmatore, è la più piccola, seppure essenziale,. Ciò è dovuto al fatto che il codice scritto dal programmatore richiama funzioni già pronte che devono essere inglobate nell'eseguibile finale. Ma il concetto di "mettere insieme le parti" per ottenere qualcosa di definito e con propria connotazione si è diffuso anche in ambiti molto lontani dalla meccanica o fisica. Oggi, ad esempio, si fa "assemblaggio" anche nella musica, nella grafica, nell'editoria, ecc. Naturalmente quanto detto per l'autovettura, o la lavatrice vale anche per il computer. In questo caso l'assemblaggio inizia con l'inserimento della scheda madre nel case, e successivamente tutte le schede (video, audio, di rete, ecc...), il processore, la RAM, l'hard disk, lettori e masterizzatori di CD e DVD. Si procede poi con la configurazione del bios per il riconoscimento delle periferiche interne e l'installazione del sistema operativo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricorso per Cassazione: inammissibile se non è breve
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'azienda sanitaria contro una condanna per risarcimento danni. Il motivo è la violazione del principio di sinteticità: l'atto era un mero 'assemblaggio' di documenti precedenti, non una 'esposizione sommaria dei fatti' come richiesto dall'art. 366 c.p.c. La Corte ribadisce che non è suo compito estrapolare i motivi da un atto prolisso e non conforme alla legge.
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Ricorso per cassazione inammissibile: la redazione
Una società impugnava un avviso di rettifica del valore di un immobile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile a causa di una tecnica di redazione errata, definita "assemblaggio", che viola il principio di autosufficienza. La Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello, basata su elementi fattuali come i costi di ristrutturazione, non fosse meramente apparente, rendendo la sua valutazione insindacabile in sede di legittimità.
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Inammissibilità del ricorso: no al copia-incolla
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di una società contro una condanna al pagamento. La decisione si fonda sulla violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei fatti, poiché il ricorso era stato redatto con la tecnica dell'"assemblaggio", ovvero trascrivendo integralmente gli atti dei precedenti gradi di giudizio. Questa pratica, secondo la Corte, contravviene al principio di sintesi e rende l'atto inidoneo, confermando la consolidata giurisprudenza in materia di inammissibilità del ricorso.
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Inammissibilità ricorso: no al ‘copia-incolla’ degli atti
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un ex direttore di banca contro una compagnia assicurativa. La causa riguarda una richiesta di risarcimento avanzata dalla compagnia in surroga, per somme pagate a una banca a causa delle irregolarità del direttore. Il motivo principale dell'inammissibilità del ricorso è la violazione del principio di sinteticità: il ricorrente si è limitato a un mero 'assemblaggio' degli atti processuali precedenti, invece di fornire un'esposizione chiara e concisa dei motivi di doglianza. La Corte ha inoltre confermato che la responsabilità del dipendente è di natura contrattuale.
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Ricorso per cassazione: i rischi dell’assemblaggio di atti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione in materia di fideiussione bancaria. La decisione non si è basata sul merito della controversia, ma su un vizio formale: il ricorso era stato redatto assemblando e riproducendo testualmente interi atti dei precedenti gradi di giudizio, violando il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti. La Corte ha ribadito che tale pratica, definita 'assemblaggio', trasferisce indebitamente al giudice il compito di selezionare le parti rilevanti, rendendo l'atto non specifico e quindi inammissibile.
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Inammissibilità ricorso cassazione: il caso assemblaggio
Una controversia nata da un contratto di affiliazione commerciale giunge in Cassazione. La Corte Suprema dichiara l'inammissibilità del ricorso cassazione perché redatto con la tecnica dell'"assemblaggio", ovvero tramite la copia integrale di atti precedenti invece di una sintesi dei fatti. Tale modalità viola l'art. 366 c.p.c., che impone un'esposizione sommaria. La parte ricorrente è stata anche condannata per abuso del diritto processuale.
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