La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ausiliario del giudice, condannato per il peculato dell'ausiliario per essersi appropriato di circa 78.000 euro da conti di procedure esecutive. La difesa sosteneva si trattasse di appropriazione indebita, non peculato, poiché i fondi erano di privati. La Corte ha respinto l'argomento per due motivi: in primis, la questione non era stata sollevata in appello; in secundis, il reato di peculato richiede l'appropriazione di denaro 'altrui', non necessariamente dello Stato.
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