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Appropriazione Di Cosa Smarrita

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un tempo reato previsto dall'art. 647 del codice penale, oggi depenalizzato, che consisteva nell'impossessarsi di un bene che il proprietario aveva perso, senza più averne la disponibilità.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricettazione vs. Cosa Smarrita: Quando il Ricorso è Inammissibile
Una persona è stata condannata per ricettazione dopo aver tentato di vendere un braccialetto di provenienza furtiva. La difesa ha sostenuto l'appropriazione di cosa smarrita e la non punibilità per tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi erano una mera riproposizione di quelli d'appello, senza critica specifica. La Corte ha confermato la ricettazione, data la natura del bene e il tentativo di vendita, ed ha escluso la tenuità del fatto per la gravità della condotta e il valore dell'oggetto. Questo caso evidenzia l'importanza di una critica argomentata per evitare l'inammissibilità ricorso penale.
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Ricettazione di telefono cellulare: se è smarrito è furto
L'Imputato è stato condannato per il reato di ricettazione di telefono cellulare. La difesa sosteneva che il telefono fosse stato smarrito e che l'impossessamento costituisse appropriazione di cosa smarrita, fatto oggi depenalizzato, escludendo così il reato presupposto di furto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che l'appropriazione di un cellulare smarrito integra il reato di furto e non di appropriazione di cosa smarrita. Il dispositivo contiene infatti chiari segni del legittimo proprietario, come il codice IMEI. Di conseguenza, sussiste il reato di ricettazione di telefono cellulare per chi acquista consapevolmente il dispositivo di provenienza illecita.
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Ricettazione di carta di credito: trovarla non è fortuna, è reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione di carta di credito a carico di un soggetto che l'aveva utilizzata dopo averla trovata. Secondo i giudici, una carta di pagamento, avendo chiari segni di riconoscimento del proprietario (come il nome stampato), non può essere considerata un 'oggetto smarrito'. Chi se ne impossessa commette furto, non la semplice appropriazione di cosa smarrita (reato oggi depenalizzato). Di conseguenza, la successiva circolazione o utilizzo del bene integra il più grave delitto di ricettazione. La Corte ha quindi respinto la tesi difensiva, stabilendo che la riconoscibilità del titolare qualifica l'impossessamento come furto, che funge da reato presupposto per la ricettazione.
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Furto cellulare smarrito: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto nei confronti di un uomo che si era impossessato di un telefono cellulare smarrito. La Corte ha stabilito che, a causa della presenza del codice IMEI che ne consente sempre l'identificazione del proprietario, l'impossessamento di un telefono altrui integra il reato di furto cellulare smarrito e non la meno grave (e oggi depenalizzata) appropriazione di cosa smarrita. La decisione ribadisce un orientamento consolidato, sottolineando l'irrilevanza delle modalità del ritrovamento o della conoscenza tecnologica dell'imputato.
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Ne bis in idem su assegni: quando non si applica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato sul principio del ne bis in idem. La Corte ha chiarito che condanne per reati riguardanti assegni diversi, seppur provenienti dallo stesso carnet, costituiscono fatti materialmente distinti e non violano il divieto di doppio processo.
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