Il Tribunale applicava all'Imputato una pena di cinque anni di reclusione ed euro 20.600,00 di multa, calcolando un aumento in continuazione su una precedente condanna. L'Imputato proponeva ricorso per Cassazione contestando la congruità della pena e lamentando il mancato rispetto dei minimi edittali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità è limitato alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica, della legalità della pena e dell'assenza di cause di proscioglimento. Le contestazioni generiche sulla congruità della pena, che richiedono una rivalutazione di merito riservata al giudice territoriale, non sono ammissibili. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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