La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24410/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento. La Corte ha ribadito che, in caso di applicazione della pena su richiesta, la sentenza è sufficientemente motivata dalla congruità dell'accordo e dalla verifica del giudice sui presupposti di legge, senza necessità di un riesame del merito. L'appello, basato su censure non consentite, è stato respinto con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
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