La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo un plea bargain (patteggiamento) per reati di droga, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito che, secondo l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., le sentenze di patteggiamento sono appellabili solo per l'illegalità della pena e non per aspetti legati alla sua commisurazione, come la valutazione delle circostanze. Di conseguenza, il ricorso inammissibile plea bargain ha portato alla condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Continua »