La Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile un appello penale per genericità dei motivi. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, precisando che il requisito della specificità, per gli atti depositati prima della Riforma Orlando, deve essere interpretato in modo meno rigoroso in ossequio al principio del "favor impugnationis". Sebbene abbia ritenuto fondato il motivo sull'ammissibilità, la Suprema Corte ha ricalcolato i termini di prescrizione del reato, escludendone il compimento, e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello solo per la rideterminazione della pena.
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