La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due imputati il cui appello penale era stato dichiarato inammissibile. La Corte d'appello aveva rilevato la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (norma all'epoca vigente). La Cassazione, richiamando una recente sentenza delle Sezioni Unite, ha chiarito che, sebbene non sia necessario allegare materialmente una nuova elezione di domicilio, l'atto di impugnazione deve contenere un "richiamo espresso, specifico e inequivoco" a una precedente dichiarazione presente nel fascicolo processuale. Poiché nel caso di specie tale richiamo mancava, la decisione di inammissibilità è stata confermata, sottolineando il rigore formale richiesto per la validità dell'appello penale.
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