Un Fornitore di Servizi Sanitari aveva chiesto il pagamento di prestazioni erogate a un Ente Sanitario Pubblico. Il Tribunale, con una sentenza non definitiva, aveva riconosciuto il credito solo per uno dei due centri di riabilitazione, escludendo l'altro nella motivazione, ma non nel dispositivo. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello del Fornitore, ritenendo non appellabile quanto non esplicitato nel dispositivo. La Cassazione ha stabilito che la portata precettiva di una sentenza include anche la motivazione, se questa integra una decisione incompleta del dispositivo. Pertanto, la statuizione nella motivazione, pur non essendo nel dispositivo, era appellabile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa per un nuovo esame sull'appellabilità della motivazione della sentenza.
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