La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un soggetto condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e danneggiamento. I motivi, basati su una diversa ricostruzione dei fatti, sono stati ritenuti censure di merito, non consentite in sede di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione della Corte d'Appello sulla gravità dei fatti, escludendo l'ipotesi di lieve entità e le attenuanti generiche.
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