Un contribuente ha richiesto la cancellazione di una cartella esattoriale, sostenendo che l'Agenzia della Riscossione non avesse risposto alla sua istanza entro i termini di legge. Sperava di ottenere l'annullamento cartella per silenzio. La Corte di Cassazione ha però dato ragione all'Agenzia. I giudici hanno chiarito che l'annullamento automatico per silenzio si applica solo per motivi specifici e tassativi, come la prescrizione o un pagamento già avvenuto. Non vale, invece, per contestazioni generiche sulla legittimità dell'atto, come la tardiva notifica, che devono essere fatte valere con un ricorso al giudice tributario. La mancata risposta dell'ente non sana quindi ogni tipo di vizio.
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