Un Ente Previdenziale privato chiedeva tramite decreto ingiuntivo oltre 58.000 euro all'Agente della Riscossione per mancato riversamento di contributi affidati a ruolo negli anni novanta. L'Agente della Riscossione eccepiva l'applicazione della legge di stabilità del 2013, la quale ha previsto lo sgravio e l'annullamento automatico dei ruoli resi esecutivi entro la fine del 1999. I giudici di merito accoglievano la tesi dell'Agente, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente tale orientamento e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha chiarito che il meccanismo legale di cancellazione opera anche a favore dei crediti vantati dagli enti previdenziali privatizzati, senza violare norme costituzionali o europee e senza azzerare del tutto il credito sostanziale dell'ente, che resta azionabile con le vie ordinarie.
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