Due avvocati, difensori antistatari, avevano incassato le spese legali tramite pignoramento. Successivamente, la sentenza di primo grado veniva riformata in appello, azzerando la condanna alle spese. Il debitore agiva quindi per la ripetizione dell'indebito contro i legali. Il Tribunale di Nola dichiarava inammissibile l'appello dei professionisti per presunta genericità dei motivi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei legali, stabilendo che l'appello era chiaro e comprensibile. La Suprema Corte ribadisce che per l'ammissibilità dell'atto di appello non servono formule sacramentali, ma basta l'individuazione chiara delle questioni contestate. La sentenza viene cassata con rinvio.
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