La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a pagare TFR e retribuzioni arretrate se, dopo un trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro prosegue con un nuovo datore di lavoro solvente. La Corte ha chiarito che gli accordi privati tra le aziende, che escludono la responsabilità solidale del nuovo datore, non sono opponibili all'INPS. Il presupposto per l'intervento del Fondo, ovvero l'insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto, non sussiste se il rapporto continua, vanificando la richiesta del lavoratore.
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