Un ente ecclesiastico ha impugnato una cartella esattoriale dell'INPS per oltre due milioni di euro, richiedendo l'applicazione della sospensione dei contributi previdenziali prevista per le zone colpite dal sisma del 2002. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, accertando la natura commerciale dell'ente, in quanto ammesso alla procedura di amministrazione controllata e gestito con metodo economico. Inoltre, l'ente non ha dimostrato di avere una sede operativa attiva nel territorio colpito dal terremoto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che la valutazione sulla natura commerciale e sull'operatività della sede spetta esclusivamente ai giudici di merito. L'ente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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