L'amministratore formale di una società fallita ha impugnato la condanna a otto mesi di reclusione per il reato di bancarotta semplice documentale. Il ricorrente sosteneva la propria estraneità alla gestione aziendale, affidata a un amministratore di fatto, affermando di non essere pienamente consapevole della propria nomina. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto. I giudici hanno confermato che l'accettazione della carica societaria, anche come semplice prestanome, impone precisi doveri di controllo. L'omessa vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili integra la bancarotta semplice documentale a titolo di colpa.
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