Il Committente di un cantiere edile è stato condannato a un'ammenda di duemila euro per non aver nominato il coordinatore della sicurezza, violando le norme antinfortunistiche. Il Committente ha proposto ricorso in Cassazione richiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto, sostenendo di non essere a conoscenza della violazione e lamentando una contraddizione con la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che non vi è contraddizione tra il diniego della particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche, poiché la prima si basa su criteri oggettivi legati alla gravità della condotta, mentre le seconde valutano aspetti soggettivi del colpevole. Inoltre, l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale esclude implicitamente la particolare tenuità.
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