Un individuo è stato condannato per il reato di molestie telefoniche, commesso tramite chiamate da un'utenza intestata ai genitori. In sede di ricorso, l'imputato ha contestato l'identificazione e l'elemento soggettivo del reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che una precedente dichiarazione dell'imputato sull'uso di quel numero, resa in un altro procedimento, costituisce prova valida. Inoltre, ha chiarito che il reato si perfeziona con l'azione invasiva della chiamata, indipendentemente dalle contromisure adottate dalla vittima (come bloccare il numero). Infine, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la natura reiterata delle condotte.
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