La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato. La decisione si fonda sulla modifica dell'art. 613 c.p.p., che impone, a pena di inammissibilità, la firma di un avvocato iscritto all'albo speciale per i ricorsi, le memorie e i motivi nuovi. L'imputato, condannato in appello per reati legati agli stupefacenti, è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »