Un uomo, condannato a un anno di reclusione, si vede negare dal Tribunale di Sorveglianza una misura alternativa al carcere. Decide quindi di presentare un ricorso per cassazione personale, firmandolo di suo pugno. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge penale, infatti, vieta all'imputato di presentare personalmente l'atto di appello finale, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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