Un professionista ha richiesto all'Azienda committente il pagamento delle sue spettanze per l'attività di coordinamento nella costruzione di un albergo. L'Azienda si è opposta, eccependo la mancata iscrizione del professionista all'albo degli ingegneri. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto il diritto al pagamento, qualificando l'attività come quella di un project manager, figura non soggetta a iscrizione obbligatoria. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Azienda. La Corte ha chiarito che il compenso del project manager è pienamente dovuto se l'attività consiste nell'organizzazione generale dell'opera e nel reperimento di tecnici abilitati, senza svolgere direttamente compiti riservati a professioni protette. Di conseguenza, l'Azienda è stata condannata a pagare i compensi e le spese di giudizio.
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