Una dirigente biologa di un'azienda sanitaria pubblica ha chiesto il rimborso della tassa di iscrizione all'albo professionale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5462/2025, ha respinto la richiesta, ribaltando la decisione della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha stabilito che il rimborso iscrizione albo non è dovuto quando il professionista, pur in regime di esclusiva, ha la facoltà di svolgere attività libero-professionale. Poiché l'iscrizione non serve l'interesse esclusivo del datore di lavoro ma anche quello potenziale del dipendente, il costo resta a carico di quest'ultimo.
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