Una società immobiliare ha contestato un avviso di accertamento IMU per il 2013, lamentando un difetto di motivazione e richiedendo l'esenzione per immobili invenduti. Il Comune, a sua volta, ha impugnato la decisione di merito che aveva concesso una riduzione del 50% per inagibilità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, sottolineando la necessità di una specifica dichiarazione per l'esenzione. Ha invece accolto quello del Comune, chiarendo che per gli immobili inagibili la riduzione IMU spetta solo in caso di degrado fisico effettivo, non per la mera assenza del certificato di agibilità.
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