Il Conducente, guidando a 145 km/h in un tratto con limite a 30 km/h, perdeva il controllo dell'auto causando la morte di tre passeggeri e il ferimento di un quarto. Subito dopo l'incidente, si allontanava senza prestare soccorso. La difesa invocava il caso fortuito, sostenendo che un passeggero ubriaco gli avesse coperto gli occhi per gioco, e contestava l'aggravante della fuga a causa dello stato di choc. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'eccesso di velocità costituisce causa determinante dell'evento, applicando il principio di equivalenza delle cause. Inoltre, lo stato di choc non giustifica l'allontanamento immediato senza allertare i soccorsi. Di conseguenza, viene confermata la condanna per omicidio stradale aggravato dalla fuga.
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