La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10856/2024, chiarisce un punto cruciale in materia di aiuti di Stato: l'avvio del programma di investimento, che preclude l'accesso ai benefici, non coincide solo con l'inizio dei lavori materiali, ma include qualsiasi attività negoziale precedente, come la firma di un contratto d'appalto o il pagamento di acconti. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il contributo nonostante alcuni pagamenti fossero avvenuti prima della domanda, sottolineando che l'aiuto deve avere una funzione incentivante e non può finanziare un'iniziativa già decisa e avviata.
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