Il Comune ha sanzionato un'Organizzazione Sindacale per l'affissione abusiva di locandine su una pensilina pubblica. Il Comune sosteneva la responsabilità solidale del sindacato in quanto beneficiario del messaggio sullo sciopero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, stabilendo che per applicare la sanzione non basta il semplice giovamento indiretto derivante dalla pubblicità. È invece necessaria la prova rigorosa di un collegamento, come un mandato o un rapporto di lavoro, tra l'autore materiale dell'affissione abusiva e l'ente sanzionato. Mancando elementi precisi e concordanti, come il logo esclusivo o la prova della commessa al tipografo, il sindacato non può essere ritenuto responsabile.
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