Un contribuente riceve un preavviso di ipoteca e notifica il ricorso soltanto all'Agente della Riscossione, escludendo l'Agenzia delle Entrate. In seguito, il cittadino presenta domanda di definizione delle liti pendenti per estinguere il debito fiscale agevolato, ma l'ente impositore nega il beneficio per assenza di una lite attiva nei propri confronti. I giudici tributari di merito danno ragione al contribuente, considerando comunque pendente la vertenza. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici di legittimità stabiliscono che la causa radicata solo contro il concessionario della riscossione, senza che l'ente creditore venga chiamato formalmente nel processo, non costituisce una lite pendente con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la mancanza della partecipazione dell'ente impositore impedisce al contribuente di accedere al condono fiscale.
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