Un proprietario terriero ha rivendicato la proprietà di un impianto di irrigazione e di alcuni macchinari agricoli installati da una società affittuaria successivamente fallita. Il ricorrente sosteneva che tali beni costituissero addizioni che, per accordo contrattuale, dovevano restare al proprietario del fondo senza indennizzo. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che i beni in questione, essendo autonomi, amovibili e non funzionalmente collegati al terreno in modo permanente, non integrano la nozione di addizioni ma restano beni mobili della massa fallimentare.
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