Una società di ristorazione, in qualità di Conduttore, chiedeva ai Proprietari il pagamento di un'indennità per migliorie apportate a un locale commerciale durante la locazione. All'atto del rilascio, tuttavia, l'immobile si presentava in stato di grave degrado, privo di caldaia e impianti funzionanti. La Corte d'Appello respingeva la richiesta del Conduttore e lo condannava al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'indennità per migliorie spetta solo se i miglioramenti sono effettivamente presenti e apprezzabili al momento della riconsegna dell'immobile, e non per il solo fatto che l'inquilino abbia sostenuto delle spese durante il rapporto contrattuale.
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