Una clinica privata accreditata ha richiesto il pagamento degli interessi di mora per transazioni commerciali all'Azienda Sanitaria a causa del ritardo nei pagamenti delle prestazioni sanitarie erogate. L'Azienda Sanitaria ha contestato l'applicabilità del tasso agevolato previsto dal d.lgs. 231/2002, sostenendo che le strutture accreditate vadano equiparate alle farmacie, escluse da tale regime poiché considerate parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo sulla natura di imprenditore delle strutture sanitarie private convenzionate, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente. Con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, rimettendo la questione alle Sezioni Unite per chiarire definitivamente se si applichino o meno gli interessi di mora per transazioni commerciali a queste realtà.
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