Un'associazione temporanea di imprese ha citato in giudizio un Comune davanti al tribunale civile, chiedendo la risoluzione di una convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e il risarcimento dei danni, a seguito di delibere comunali che avevano revocato l'efficacia dell'accordo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto dichiarando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha chiarito che la convenzione, stipulata ai sensi della legge sull'edilizia popolare, costituisce un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento. Di conseguenza, tutte le controversie relative alla sua formazione, conclusione ed esecuzione, comprese le domande di risarcimento danni da inadempimento, spettano al giudice amministrativo e non a quello ordinario.
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