L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tassazione di un concordato fallimentare, sostenendo che l'accollo dei debiti da parte di un terzo assuntore dovesse essere tassato in base all'importo dei debiti stessi, escludendo il valore dei beni trasferiti. La società contribuente, invece, ha applicato una norma che esenta dall'imposta gli accolli di debiti collegati a specifiche disposizioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione dei giudici precedenti. Ha ribadito che la tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore si basa sul valore dei beni trasferiti, non sull'accollo dei debiti, che ne diminuisce il valore intrinseco. La **tassazione concordato fallimentare** segue regole precise.
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