La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32492/2025, ha stabilito i principi sulla tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore. Il caso riguardava un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva tassato l'accollo dei debiti. La Corte ha chiarito che l'imposta di registro proporzionale si applica solo sul valore dei beni e dei diritti trasferiti (l'attivo), mentre il contestuale accollo dei debiti, essendo un effetto legale della procedura, è escluso dalla base imponibile. Poiché l'avviso impugnato si fondava erroneamente solo sull'accollo senza individuare l'attivo trasferito, è stato annullato.
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