Una società ha richiesto il rimborso di un credito d'imposta derivante da versamenti di accise eccedenti il dovuto. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di rapporto continuativo, il credito ha natura di 'credito revolving'. Di conseguenza, il termine di decadenza biennale per la richiesta di rimborso non decorre da ogni singolo versamento, ma dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale che certifica un'eccedenza non più compensabile, proteggendo così il diritto del contribuente.
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