Una committente, dopo aver avviato un'attività di bar realizzata da un appaltatore, scopre gravi vizi e difformità nei materiali. L'appaltatore riconosce i difetti ma non interviene. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale sull'onere della prova vizi appalto: una volta che il committente dimostra l'esistenza del difetto, la colpa dell'appaltatore si presume. Spetta a quest'ultimo, e non al cliente, fornire la prova liberatoria, dimostrando che i vizi dipendono da cause a lui non imputabili, come l'uso scorretto da parte del committente. La semplice accettazione dell'opera non è sufficiente a invertire questa regola.
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