L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società di Gestione portuale l'applicazione del regime di non imponibilità IVA servizi portuali sulle fatture emesse per la messa a disposizione di un'area attrezzata a favore di un'impresa di trasporti. Secondo il fisco, il rapporto andava qualificato come semplice locazione immobiliare soggetta a IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ufficio tributario, confermando la decisione dei giudici di appello. La Suprema Corte ha chiarito che la concessione dell'area attrezzata, finalizzata all'ispezione, riparazione e lavaggio dei container, costituisce una prestazione accessoria strettamente collegata al funzionamento dello scalo marittimo. Di conseguenza, tale attività condivide lo stesso trattamento fiscale di non imponibilità della prestazione principale, in quanto indispensabile per garantire la fluidità e la sicurezza del movimento delle merci nel porto.
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